Il provvedimento siglato dal sottosegretario alla Salute mira a punire non solo l'uso, ma anche la detenzione di esche o bocconi avvelenati.
ROMA
Il Sottosegretario alla Salute Francesca Martini ha firmato un’ordinanza per il divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati. Lo rende noto il ministero del Welfare.
Il provvedimento, spiega il ministero, «ha lo scopo di prevenire i rischi diretti per la salute dell’uomo e degli animali nonchè quelli derivanti dalla contaminazione ambientale». In particolare, il provvedimento - ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente - vieta di utilizzare in modo improprio, di preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocivi, compresi plastiche e metalli».
L’ordinanza vieta, altresì, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che le ingerisce e prevede l’obbligo per il proprietario o il responsabile dell’animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati di dare segnalazione alle autorità competenti.
L’ordinanza dispone, inoltre, che il medico veterinario che sulla base di una sintomatologia conclamata emette diagnosi di sospetto avvelenamento, o viene a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di animale domestico o selvatico, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario della Asl competente. In caso di decesso dell’animale, il veterinario deve inviare le spoglie all’Istituto Zooprofilattico sperimentale competente per territorio. Gli Istituti Zooprofilattici devono sottoporre ad autopsia l’animale ed effettuare entro trenta giorni analisi sui campioni pervenuti e comunicarne gli esiti al medico veterinario e, qualora le analisi siano positive, all’autorità giudiziaria.
I sindaci ai quali siano pervenute segnalazioni di sospetti avvelenamenti, secondo quanto stabilisce l’ordinanza, «devono disporre l’immediata apertura di un’indagine e provvedere ad attivare le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata, nonchè segnalare l’area interessata con un apposita cartellonistica».
Viene, inoltre, attivato presso ciascuna Prefettura un "tavolo di coordinamento" per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodotti fito-sanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi ad uso domestico, civile ed agricolo, si afferma nell’ordinanza, «hanno l’obbligo di aggiungere al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali» e «nel caso in cui la forma commerciale sia un’esca, deve essere previsto un contenitore con accesso solo all’animale "bersaglio"».
FONTE: La Zampa.it
Dal 17-01-2009 l'ordinanza è in vigore, il testo è visionabile su: www.gazzettaufficiale.it
Il provvedimento, spiega il ministero, «ha lo scopo di prevenire i rischi diretti per la salute dell’uomo e degli animali nonchè quelli derivanti dalla contaminazione ambientale». In particolare, il provvedimento - ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente - vieta di utilizzare in modo improprio, di preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocivi, compresi plastiche e metalli».
L’ordinanza vieta, altresì, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che le ingerisce e prevede l’obbligo per il proprietario o il responsabile dell’animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati di dare segnalazione alle autorità competenti.
L’ordinanza dispone, inoltre, che il medico veterinario che sulla base di una sintomatologia conclamata emette diagnosi di sospetto avvelenamento, o viene a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di animale domestico o selvatico, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario della Asl competente. In caso di decesso dell’animale, il veterinario deve inviare le spoglie all’Istituto Zooprofilattico sperimentale competente per territorio. Gli Istituti Zooprofilattici devono sottoporre ad autopsia l’animale ed effettuare entro trenta giorni analisi sui campioni pervenuti e comunicarne gli esiti al medico veterinario e, qualora le analisi siano positive, all’autorità giudiziaria.
I sindaci ai quali siano pervenute segnalazioni di sospetti avvelenamenti, secondo quanto stabilisce l’ordinanza, «devono disporre l’immediata apertura di un’indagine e provvedere ad attivare le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata, nonchè segnalare l’area interessata con un apposita cartellonistica».
Viene, inoltre, attivato presso ciascuna Prefettura un "tavolo di coordinamento" per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodotti fito-sanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi ad uso domestico, civile ed agricolo, si afferma nell’ordinanza, «hanno l’obbligo di aggiungere al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali» e «nel caso in cui la forma commerciale sia un’esca, deve essere previsto un contenitore con accesso solo all’animale "bersaglio"».
FONTE: La Zampa.it
Dal 17-01-2009 l'ordinanza è in vigore, il testo è visionabile su: www.gazzettaufficiale.it