Codice Fiscale: 97508700586


Statuto

mercoledì 16 aprile 2008

ASSOCIAZIONE L’ARCA DI RITA

Art. 1) E’ costituita l’Associazione ARCA DI RITA, ispirata ai principi dell’animalismo.

Art. 2) L’Associazione non ha fini di lucro, si adopera per perseguire l’utilità sociale per la convivenza fra umani ed animali, animata da principi di solidarietà. Il perseguimento delle sue attività non sarà condizionato da motivi politici, partitici, confessionali, economici che siano in contrasto con il presente statuto.

Art. 3) L’Associazione si prefigge come scopo principale di operare concretamente in difesa degli animali; di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti, operando affinché sia promosso nel sistema informativo dell’intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all’infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

Art. 4) In particolare, l’Associazione, per la realizzazione dello scopo prefisso, si propone di:

- intervenire concretamente contro il randagismo e l’abbandono attraverso la sterilizzazione;

- sensibilizzare l’opinione pubblica ed intervenire contro la vivisezione;

- intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;

- intervenire contro l’esportazione e l’importazione di animali esotici e d’affezione;

- promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali;

- assumere partecipazione in associazioni ed enti con scopo analogo o affine al proprio;

- eventualmente stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, asl e canili e gestire progetti di adozione, sterilizzazione, formazione, etc.


Art.5) Le attività di cui all’articolo precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee e volontarie fornite dai propri aderenti. I volontari prestano attività nell’ambito dei principi dell’Associazione e tale attività è da intendersi del tutto gratuita.

Art.6) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

· quote associative;

· contributi di privati;

· contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

· donazioni o lasciti testamentari;

· rimborsi derivanti da convenzioni;

· entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I fondi raccolti saranno erogati per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali. Eventuali avanzi verranno devoluti all’esercizio successivo.

Art.7) I soci si dividono in fondatori, ordinari, sostenitori, onorari.

· Sono soci fondatori coloro che presenziano all’atto di fondazione e sono indicati nell’atto costitutivo. I soci fondatori sono vitalizi.

· Sono soci onorari coloro i quali per particolari benemerenze sono nominati tali dal Consiglio Direttivo, senza corrispondere la quota associativa. I soci onorari hanno la scadenza deliberata dal Consiglio Direttivo a seconda dei casi, ma non hanno diritto di voto.

· Sono soci sostenitori coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente l’Associazione mediante versamento di quote annuali di particolare entità.

· Sono soci ordinari i restanti soci.

Art. 08) L’associazione è costituita dai Soci Fondatori e da coloro che, fatta opportuna domanda al Consiglio Direttivo, vengano ammessi. L’iscrizione all’Associazione implica l’approvazione del presente Statuto e delle eventuali modifiche, nonché l’osservanza di tutte le delibere fatte dagli organi sociali.


a) Il numero dei soci è illimitato. Possono essere ammessi in qualità di soci tutti coloro che abbiano dimostrato sensibilità verso gli scopi e la cultura dell’Associazione.

b) La qualità di socio, con i relativi diritti e doveri, si acquisisce dal momento in cui, dopo la comunicazione dell’accettazione, il candidato avrà versato la quota associativa.

Art. 09) I soci fondatori e tutti gli altri, ordinari e non, in regola col versamento della quota o con la scadenza fissata nei limiti, hanno diritto di ricevere le pubblicazioni, le informative dell’Associazione e altre comunicazioni e a partecipare a riunioni, convegni e altre manifestazioni organizzate dall’Associazione, nonché a partecipare all’Assemblea dei Soci, con l’unica esclusione del diritto di voto da parte dei soci Onorari.

Art.10) La qualità di socio si perde:

· per dimissioni;

· per mancato versamento della quota associativa alle scadenze stabilite;

· per condotta contraria alle finalità dell’Associazione;

· per aver inferto danni materiali e morali all’Associazione stessa.

Art.11) L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestate per iscritto al socio le motivazioni, fissandogli un termine per presentare le proprie ragioni.

Art.12) Il socio receduto o escluso dal Consiglio Direttivo, ha diritto alla restituzione percentuale della quota associativa.

Art.13) I soci sono obbligati:

· ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

· a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;

· a versare la quota associativa (ad eccezione dei soci fondatori ed onorari).

Art.14) I soci hanno diritto:

· a partecipare a tutte le attività e iniziative promosse dall’Associazione;

· a partecipare all’Assemblea dei Soci con diritto di voto;

· ad accedere alle cariche associative.

Art. 15) Organi dell’Associazione

Gli organi sociali sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Art.16) Il Presidente assume la rappresentanza legale verso i terzi e in giudizio. Convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci e li presiede. Il Presidente può delegare le proprie funzioni e compiti al Vice-Presidente e/ o ad altri membri degli organi statutari dell'Associazione.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica dei provvedimenti adottati nell’adunanza consiliare o nell’assemblea immediatamente successive.

La carica di Presidente è aperta a tutti i soci, indistintamente.
Il Presidente deve essere lo specchio dei principi espressi in questo statuto.
Il Presidente rende conto del proprio operato al Consiglio Direttivo

Il Vice-Presidente

Art.17) Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente ed esercita ogni altra funzione dallo stesso delegata.

Esercita le funzioni di Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.

Il Tesoriere

Art.18) Il Tesoriere è incaricato della riscossione delle quote associative e dell’amministrazione del patrimonio. Redige il bilancio e i libri e i documenti contabili.

Il Segretario

Art.19) Il Segretario compila i verbali, cura la stesura e la custodia dei libri sociali, degli atti, della corrispondenza. Svolge tutte le mansioni che il Presidente e il Consiglio gli affidano.

Il Consiglio Direttivo

Art.20) Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione, delibera sull’ammissione dei nuovi soci, ne dà comunicazione ai medesimi e aggiorna il libro soci. E’ facoltà del Consiglio Direttivo accettare o respingere le domande di iscrizione. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi di respingere una domanda di adesione, ne dovrà dare comunicazione scritta all’interessato con le motivazioni del provvedimento. Contro la delibera di non ammissione è ammesso il ricorso all’Assemblea dei Soci.


Art.21) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei consiglieri. Le riunioni si intendono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri. Le delibere vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Art.21bis) “Tutte le cariche menzionate sono a titolo gratuito e non costituiscono rapporto di lavoro con l’Associazione; i membri del Consiglio Direttivo eserciteranno le loro funzioni senza nessun compenso, salvo, quando necessario, il rimborso delle spese vive sostenute ed opportunamente documentate.”

L'Assemblea dei Soci

Art.22) L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto ed è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all’anno. Può poi essere convocata in seduta straordinaria in qualunque momento previo avviso comunicante l’ora, il giorno e il luogo dell’incontro nonché l’ordine del giorno.

Il Presidente ha l’obbligo di convocare l’Assemblea straordinaria qualora ne riceva richiesta scritta o da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo o da parte di almeno un terzo dei soci.

· L’Assemblea ordinaria e straordinaria è da ritenersi valida in prima convocazione se è presente almeno il 50% dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero di soci presente.

Art.23)

Attribuzioni dell’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria delibera in merito:

alla relazione sull’attività dell’Associazione
al bilancio consuntivo e preventivo
alle proposte all’ordine del giorno avanzate dal Consiglio Direttivo o dai Soci stessi e ratifica le decisioni prese in seno al C.D.

L’Assemblea ordinaria elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo fra i candidati che si propongono all’incarico.

Il Consiglio Direttivo sarà composto da 5 a 9 membri e rimarrà in carica per tre anni e potrà essere rieletto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o dal Vice-Presidente o, in mancanza, da persona designata dall’Assemblea.

L’Assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche statutarie e all’ordine del giorno presentato.

Art.24) Gli esercizi sociali dell’Associazione hanno inizio il giorno 1 gennaio e terminano il 31dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, la relazione gestionale e il bilancio preventivo, sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Le quote associative sono deliberate dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea dei Soci.

Scioglimento dell’Associazione

Art.25) In caso di scioglimento dell’Associazione, verrà nominato dall’Assemblea uno o più liquidatori che provvederanno, dopo aver pagato gli eventuali residui debiti sociali, a devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni senza scopo di lucro operanti in identico o analogo settore indicate dall’Assemblea. In caso di scioglimento, le delibere dovranno essere prese col voto di almeno 3/4 dei soci.

Art.26) Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, alla legge n.266/ 91 ed alle altre norme di legge vigenti in materia.