Sottoscritta dal Sottosegretario alla Salute On. Francesca Martini lo scorso 16 luglio, l'ordinanza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 7-9-2009, speriamo si trasformi presto in "Legge" per essere maggiormente efficace contro il randagismo.
Cosa ordina:
- 1. L'affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro responsabilita' secondo le norme vigenti, deve tener conto della natura di esseri senzienti degli animali, applicando i requisiti di cui al comma 2 anche alle procedure di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- 2. I Comuni, ai fini dell'attuazione del comma 1, quali livelli essenziali di tutela e benessere degli animali sono tenuti ad assicurare:
- a) la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione nell'anagrafe canina a nome del Comune di ritrovamento e la sterilizzazione entro il termine di sessanta giorni e, comunque, sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
- b) evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti su lunga distanza che comunque devono essere effettuati nel rispettodel regolamento (CE) 1/2005 e del decreto legislativo 25 luglio 2007,n. 151;
- c) il possesso da parte della struttura individuata di requisiti strutturali e condizioni di mantenimento almeno non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del territorio di provenienza dei cani;
- d) il possesso da parte della struttura individuata dell'autorizzazione sanitaria e la presenza di un medico veterinario libero professionista come responsabile sanitario;
- e) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, inclusi eventuali moduli contigui alla struttura, non deve avere un capacita' superiore o superare le duecento unita' di animali;
- f) la capacita' di restituzione dell'animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalita' per assicurare tale restituzione;
- g) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, deve prevedere l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalita' la protezione degli animali, al fine di favorire l'adozione dei cani;
- h) garantire attivita' che aumentino l'adottabilita' dei cani e l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato all'azienda sanitaria locale competente per il territorio di ritrovamento e di arrivo degli animali e deve essere esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura;
- i) implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet.
- 3. I Comuni in sede di bando di gara o di convenzione e di valutazione delle offerte economiche devono prevedere principi di prelazione a favore delle strutture che:
- a) comportino minimi spostamenti degli animali preferendo ove possibile strutture sul proprio territorio provinciale o regionale;
- b) si avvalgono di servizi prestati da associazioni riconosciute in conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalita' la protezione degli animali;
- c) siano gestite da associazioni riconosciute in conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalita' la protezione degli animali.
- 4. Il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul proprio territorio e collocati in strutture site in altri Comuni ed in altre regioni di provenienza e deve:
- a) informare del trasferimento dei cani il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio della struttura individuata;
- b) effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e benessere dei propri animali non meno di una volta l'anno;
- c) dare comunicazione dei risultati ottenuti e dello stato di salute e benessere degli animali al Consiglio comunale anche nel Rendiconto della gestione.
- 5. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio sulla struttura individuata resta comunque responsabile della vigilanza sulla struttura stessa, sulle condizioni igienico sanitarie e di benessere degli animali e sulle azioni di prevenzione e di profilassi effettuate.